Energy Performance Contract, un contratto vantaggioso ma con un punto molto delicato: il calcolo del canone che spetta al fornitore. Strettamente correlato al risparmio che il fornitore è stato in grado di far conseguire all’azienda cliente, l’entità del canone non è sempre di facile dimostrazione. In questo articolo parliamo di come un EGE o Esco possono provare il valore della propria consulenza, svelandovi però già un punto importante: è necessario l’uso di un software certificato per il protocollo IPMVP®.
Sommario dell’articolo:
- Cosa sono gli Energy Performance Contract
- I vantaggi per le aziende nella stipulazione di un contratto di rendimento energetico
- Come un EGE o Esco possono provare i reali risparmi conseguiti ( modelli IPMVP e modulo Misura e Verifica)
- Report automatici e real time
Dal 2008, con lo scopo di incentivare la riqualificazione energetica, sono stati introdotti in Italia i Contratti di Rendimento Energetico (o EPC o Energy Performance Contract). Le aziende possono quindi ingaggiare un consulente per riqualificare e gestire forniture, impianti e processi legati all’energia.
Cosa sono gli Energy Performance Contract o Contratti di Rendimento Energetico
Senza dilungarsi troppo su questa parte, per la definizione degli Energy Performance Contract ci rifacciamo direttamente all’art.2 della Direttiva Europea 2012/27/UE, che li descrive come:
«accordi contrattuali tra il beneficiario e il fornitore di una misura di miglioramento dell’efficienza energetica, verificata e monitorata durante l’intera durata del contratto, laddove siano erogati investimenti (lavori, forniture o servizi) nell’ambito della misura in funzione del livello di miglioramento dell’efficienza energetica stabilito contrattualmente o di altri criteri di prestazione energetica concordati, quali i risparmi finanziari».
In questa definizione ci sono alcuni punti importanti:
- il fornitore non è il fornitore della risorsa energetica, ma il fornitore di una misura di miglioramento dell’efficienza energetica
- il miglioramento deve essere verificato e monitorato

I vantaggi per le aziende nella stipulazione di un contratto di rendimento energetico
E’ chiaro, dai due punti qui sopra, che vi deve essere un’attenta fase di valutazione preliminare per permettere al fornitore di indicare con precisione i risparmi energetici che verranno conseguiti durante la validità del contratto. Questa particolarità degli EPC (detti anche contratti di rendimento energetico) è vantaggiosa per le aziende, in quanto il canone di servizio da pagare è strettamente legato alle previsioni fatte dal fornitore: se il risparmio energetico è inferiore a quanto promesso, anche il canone che spetta al professionista lo sarà.
L’altro grande vantaggio è che gli interventi per la riqualificazione energetica si autofinanziano grazie ai risparmi conseguiti nel tempo.
Come un esperto in gestione dell’energia o Esco possono provare i reali risparmi conseguiti
Per un’ottimale svolgimento del contratto è chiaro come sia il fornitore che l’azienda cliente abbiano l’interesse di misurare con precisione i risparmi conseguiti.
Per il fornitore, l’individuazione di questo dato permette di ricevere un adeguato canone per il proprio lavoro; per l’azienda, la chiarezza dei dati garantisce di non corrispondere più di quanto dovuto al proprio fornitore e di avere l’idea esatta del proprio ROI (Return On Investment o Ritorno sull’Investimento).
Il fornitore deve dotare l’azienda cliente di un software di monitoraggio dei consumi energetici, che rappresenta l’unico modo per avere la precisione di calcolo desiderata. Non tutti i software però forniscono informazioni precise sui consumi energetici prima e dopo l’implementazione di un progetto. É importante quindi che il software scelto offra la garanzia di calcoli precisi, in linea con il protocollo IPMVP®.
Il protocollo IPMVP®, di cui parleremo ampiamente in un articolo dedicato, è il punto di riferimento per il professionista che voglia mettere in pratica le migliori linee guida sulla verifica dei risultati dei progetti di efficienza energetica. Il rispetto di questo protocollo da parte dello strumento di monitoraggio che si utilizza è quindi fondamentale.
La nostra piattaforma Energis.Cloud è stata programmata per eseguire calcoli conformi alle norme IPMVP® ed è in grado di fornire dettagli precisi sui risparmi conseguiti dal professionista. Il modulo di modellazione consente di produrre modelli statistici che vanno dalla semplice regressione lineare a modelli statistici complessi. L’implementazione di questi modelli è semplice e intuitiva e l’uso di questo strumento di modellazione non richiede conoscenze matematiche particolari e richiede solo pochi clic.

Nella schermata qui sopra tratta dal nostro software Energis.Cloud, sono visibili i principali elementi che permettono ai consulenti e ai loro clienti di seguire l’andamento del progetto con estrema precisione, sin dall’inizio:
- costo previsto per il progetto
- risparmi previsti
- ROI del progetto
- IRR (Internal Rate of Return o Tasso Interno di Rendimento) del progetto
E’ immediatamente visibile il numero di anni necessari per recuperare gli investimenti e il momento in cui si prevede di raggiungere il BEP (Break Even Point)
Report automatici e dashboard real time
Spesso i clienti finali chiedono aggiornamenti e report non solo alla fine del contratto, ma lungo tutta la sua durata. Può essere dispendioso per un Energy Manager, Esco o altro fornitore, preparare e rendere disponibili ogni volta questi dati, soprattutto se lavora con strumenti quali Excel.
Durante il progetto, inoltre, è importante la possibilità di controllare l’andamento dei consumi e dei costi, in modo da aggiustare i propri interventi. Altro punto importante è l’opportunità di attivare degli alert per essere immediatamente avvisati qualora qualche parametro risulti anomalo.
Un software che permetta di avere una reportistica automatica e dashboard real time fa quindi risparmiare ore lavorative ed aumenta la soddisfazione del cliente.
Sources:
- European Commission, Energy Performance Contracting
- Eur-Lex, DIRECTIVE 2012/27/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
- FIRE